Reddito di Libertà per donne vittime di violenza

Il cosiddetto “reddito di libertà” è un fondo istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza attraverso l’indipendenza economica. E’ destinato alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà.

Il “reddito di libertà” viene erogato per dodici mensilità a beneficio di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nell’ambito dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Destinatarie del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato non comunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. Alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

 

IL COMUNICATO STAMPA DELL’INPS

L’Inps ha pubblicato la circolare n. 166/2021 sul “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza”. Istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza economica, il reddito di libertà è riconosciuto dall’Inps con un contributo nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, in un’unica soluzione per massimo dodici mesi, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Destinato alle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contributo è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori.

I requisiti di accesso e le modalità di compilazione e presentazione della domanda sono descritte in dettaglio nella circolare 166/2021, come pure le funzionalità della procedura e le relative istruzioni operative per gli operatori.

Sono fornite, inoltre, le indicazioni per la compilazione e la presentazione della domanda che deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Per gli operatori comunali autorizzati all’inserimento e alla trasmissione delle domande, sono illustrate le funzionalità della procedura di accesso al servizio online che verrà appositamente rilasciata sul sito e le conseguenti modalità operative e contabili.

Per facilitare la presentazione telematica delle domande all’Inps, è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalle interessate.

Le domande non ammesse “per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo.