Statuto Associazione Culturale Rosse Torri
1- Costituzione
È costituita l’Associazione culturale Rosse Torri con sede in Ivrea, via Arduino 43.
Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia.
Un’eventuale modifica della sede non rappresenta motivo di modifica dello statuto.
2- Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario, è apartitica e non ha scopo di lucro; opera senza discriminazione di sesso, nazionalità, credo politico o religioso.
I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché collaborare con Enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.
3- Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
4- Scopi dell’Associazione
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali e informative contribuendo in tal modo alla crescita culturale dei propri soci e ad una più ampia diffusione di informazioni culturali e sociali nel territorio in cui opera. Tale attività comprende tutto ciò che può essere ritenuto opportuno per la crescita e lo sviluppo sociale e culturale del territorio, avvalendosi di qualsiasi sistema di comunicazione, espressione e diffusione.
5- Soci
L’Associazione è aperta a persone fisiche e persone giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono spirito, finalità e ideali.
I Soci sono persone, associazioni o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento chiedendo il parere al Comitato di Garanzia.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.
6- Organi Sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Tesoriere o Collegio dei Revisori dei Conti
- Comitato di Garanzia
Tutte le cariche sociali sono elette dall’assemblea dei soci e sono ricoperte a titolo gratuito.
I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo eventuali rimborsi spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.
6.1- ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante comunicazione scritta o tramite posta elettronica con ricevuta ai soci; l’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della prima convocazione, l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria deve svolgersi almeno una volta all’anno e ha i seguenti compiti:
- ratificare la quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- definire il programma generale di attività;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare il tesoriere o i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- nominare i membri del Comitato di Garanzia;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
- decidere su decadenza dei soci;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- modifica dello Statuto
- scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei relativo patrimonio
Le deliberazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono prese a maggioranza dei voti (principio maggioritario).
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
6.2- CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività. Il Consiglio è composto da 3 a 5 membri nominati dall’Assemblea che ne determina anche il numero; dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il C.D. è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto e delibera con le stesse modalità previste per l’Assemblea.
Il C.D.:
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente;
- propone all’Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
- propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci e, in caso di parere negativo su di esse le sottopone all’Assemblea;
- ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- propone all’Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio;
- nomina un responsabile della gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, il quale può avvalersi della consulenza di collaboratori esterni qualificati.
6.3- PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del C.D. Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile; è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento.
6.4- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo – finanziario che può essere istituito su valutazione dell’assemblea.
Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità , non necessariamente aderenti all’Associazione.
Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Esso presenta ogni anno una relazione scritta relativa al “bilancio” consuntivo.
6.5- COMITATO DI GARANZIA
Il Comitato di Garanzia ha la funzione di Tribunale per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Garanti sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
La carica di Garante è incompatibile con quella di membro dei Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei conti.
Compiti del Comitato di Garanzia:
- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il suo lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione urgente sulla radiazione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell’Associazione; la sua sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un’Assemblea Straordinaria; nel frattempo il Socio è sospeso da tutti i diritti nonché dalle attività sociali.
7- Esercizio Sociale – BILANCIO
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il C.D. presenta annualmente, entro il 30 Aprile, all’Assemblea ordinaria la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso (nonché quello preventivo per l’anno in corso) .
Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria.
8- Entrate e Patrimonio Sociale
Le entrate e il patrimonio sociale dell’Associazione sono costituite da:
- beni, immobili e mobili
- contributi
- donazioni e lasciti
- rimborsi
- attività di carattere commerciale e produttivo
- ogni altro tipo di entrate
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9- Quote Associative
Il C.D. propone per ogni anno le quote associative per tutti i Soci. Le quote possono esser differenziate nel caso il Socio sia persona fisica o giuridica.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
10- Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, non
potrà essere distribuito tra i soci ma verrà devoluto ad Associazioni operanti in identico o analogo settore e/o istituzioni di beneficenza, assistenza e solidarietà sociale.
NORMA FINALE
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.