Il Tribunale di Ivrea accoglie il ricorso proposto da COBAS e dichiara la condotta di Vodafone Italia discriminatoria e antisindacale. Una vittoria per la dignità del lavoro
Loro lo sapevano di avere ragione, una di quelle ragioni che più forte non si può, ma ugualmente un po’ di tensione li ha attraversati dalla prima udienza del 4 ottobre, quando il giudice ha chiesto qualche giorno per deliberare, fino alla sentenza di giovedì 19 ottobre che ha dichiarato i trasferimenti illegittimi. Una sentenza chiara, dettagliata, motivata, quella del Giudice del Lavoro Matteo Buffoni. Un decreto che schiaccia il colosso telefonico Vodafone alle sue responsabilità, ma dimostra anche la supponenza dell’azienda e la sottovalutazione delle capacità e tenacia dei suoi dipendenti e dei loro difensori sindacali. «Le argomentazioni di Vodafone non convincono.», scrive il giudice mentre illustra i vari punti contestati da Cobas e le debolissime opposizioni prodotte da Vodafone.
Si torna a Ivrea!
L’incubo è finito, dopo tre lunghi mesi di estenuanti viaggi a Milano, 240 chilometri al giorno, di gestioni familiari saltate, di ansie difficili da tenere a bada, Vodafone ha dovuto revocare i trasferimenti e ha collocato in permesso retribuito tutti i 17 lavoratoratori trasferiti fino al 17 novembre, non solo i 15 Cobas, ma anche le due lavoratrici iscritte Cgil che non dovranno più viaggiare per effetto dell’azione sindacale Cobas che dichiara in chiusura del comunicato che annuncia la vittoria «Per l’ennesima volta anche la politica, in questo caso la Regione Piemonte – che avrebbe dovuto tutelare il lavoro nel proprio territorio – non ha fatto la sua parte: insieme ai sindacati confederali ha di fatto supinamente accettato quelli che erano con tutta evidenza dei licenziamenti mascherati.». Ci potrà essere l’appello, le lavoratrici e lavoratori che ancora una volta si sono opposti alle angherie dell’azienda rimarranno sotto il mirino di Vodafone, loro lo sanno bene, ma ora è il tempo della gioia, oggi sono più forti del colosso!
La gioia
Alla notizia della sentenza, in un attimo nel passa parola è esplosa la gioia: “CHE VITTORIA. CHE GIOIA. CHE SPETTACOLO SIAMO!” termina così il messaggio di ringraziamento di Valeria Viletto, che divide l’impegno di Rsu Cobas Vodafone con Marco Carando, a chi ha sostenuto fin dall’inizio la loro lotta. Fra questi i primi a uscire con un comunicato sono stati Ezio Locatelli, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Cadigia Perini, segretaria del Circolo Prc di Ivrea: «esprimiamo grande gioia per la vittoria delle lavoratrici e dei lavoratori della sede Vodafone di Ivrea per l’annullamento dei trasferimenti discriminatori. (…) a loro va il nostro ringraziamento per aver reagito con forza e compattezza all’ingiustizia che li ha colpiti.» Immediato anche il commento di Francesca Frediani consigliera regionale M5S Piemonte, «E’ ormai evidente, e dimostrato da numerose sentenze, che i trasferimenti sono stati una ritorsione nei confronti dei lavoratori aderenti al sindacato. (…) Avevamo già chiesto una presa di posizione da parte della Giunta Chiamparino e ci domandiamo per quale motivo anche ora l’assessore Pentenero ed il presidente Chiamparino tacciano. In futuro non faremo mancare l’attenzione sulla completa applicazione della sentenza visto che l’azienda già in passato ha ignorato le prescrizioni dei giudici». Soddisfazione per la vittoria anche da parte del consigliere regionale SI, Marco Grimaldi e di Giorgio Airaudo che aveva presentato un’interrogazione parlamentare al Ministero del lavoro.
La vergogna
Nessun commento invece né dall’assessora al lavoro della Regione, Giovanna Pentenero, né dai sindacati confederali che hanno firmato quell’ignobile accordo di fine luglio che come soluzione ai trasferimenti prevedeva il licenziamento dei lavoratori (sic). E che quell’accordo fosse ignobile lo dimostra bene la sentenza del tribunale che copre di vergogna chi l’ha accettato che anziché unirsi al Cobas per denunciare le discriminazioni e il comportamento antisindacale, hanno avvallato con una firma l’operato dell’azienda. Neanche da commmentare il ritiro della firma da parte della Uilcom nazionale arrivato solo perché quel sindacato sta facendo ricorsi contro Vodafone per la cessione del 2007 e ha capito, tardi, che le due cose erano incompatibili.
Sul comportamento delle organizzazioni sindacali firmatarie, amara e assolutamente condivisibile la domanda che si pone Francesca D’Angelo, che ben conosce il settore da ex Rsu Slc-Cgil in Wind, e che dopo i rallegramenti per la vittoria dei colleghi di Vodafone, D’Angelo scrive «Mi chiedo come possano i sindacati confederali continuare perseguire la loro politica miope, fatta di accordi al ribasso e a transazioni economiche inutili e lesive non solo della dignità ma anche dei diritti dei lavoratori che continuano a dire di rappresentare.»
Alcuni passaggi del decreto di ben 30 pagine scritto dal Giudice Buffoni che smonta pezzo per pezzo le presunte ragioni di Vodafone e dimostra l’antisindacalità e la discriminazione operata da Vodafone.
«Dei 15 lavoratori trasferiti iscritti ai COBAS, 2 avevano orario full-time e 13 avevano orario part-time. L’azienda metteva a disposizione un servizio navetta Ivrea-Milano e ritorno, ma ciononostante i disagi erano insostenibili, anche perché la maggior parte dei lavoratori aveva figli di età inferiore a 12 anni e genitori anziani bisognosi di assistenza. (…) la giurisprudenza ha chiarito che il datore di lavoro, qualora possa far fronte alle ragioni legittimanti il trasferimento avvalendosi di differenti soluzioni organizzative per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente. (…) L’antisindacalità della condotta di Vodafone era evidente quanto alla posizione dei due componenti della RSU, perché il trasferimento era avvenuto senza il nulla osta previsto dall’art. 22 St. Lav. Ma altrettanto illegittimi erano i trasferimenti degli altri lavoratori, perché costituivano il frutto di una discriminazione per ragioni legate alle convinzioni personali dei lavoratori, iscritti a un’Organizzazione Sindacale sgradita alla parte datoriale. Era palese, inoltre, l’intento ritorsivo dell’azienda. L’esistenza del “motivo illecito determinante” era agevolmente desumibile dal fatto, nel selezionare i lavoratori da trasferire, Vodafone si era concentrata esclusivamente sui vincitori del precedente contenzioso, così da “punirli”». E ancora «Le argomentazioni di Vodafone non convincono. Si tratta, con tutta evidenza, di attività che non richiedono competenze specialistiche di alcun tipo. A fronte della semplicità di queste mansioni, ad avviso dello scrivente Vodafone non ha illustrato adeguatamente i motivi in virtù dei quali il loro coordinamento con le ulteriori attività afferenti al ciclo di vita del cliente Enterprise (accentrate su Milano) non possa essere effettuato “a distanza” con l’ausilio di appositi strumenti informatici. (…) di certo un possibile ostacolo alla remotizzazione potrebbe essere ravvisato in ragioni di sicurezza, ma anche in questo caso le allegazioni di Vodafone sono carenti. Il punto è che le mansioni affidate ai lavoratori trasferiti presso la sede di Milano afferiscono a compiti che in passato venivano espletati in Romania (altra circostanza non contestata)». E infine «Tirando le fila del ragionamento: COBAS Lavoro Privato ha offerto elementi indiziari idonei a fondare un ragionamento presuntivo che porta a qualificare come discriminatoria la condotta di Vodafone; quest’ultima non è riuscita a fornire elementi di segno contrario tali da inficiare la correttezza del ragionamento presuntivo. In conclusione, deve ritenersi provato in causa che Vodafone abbia posto in essere una discriminazione diretta, riservando ai lavoratori iscritti ai COBAS – per il solo fatto di aver aderito a tale Organizzazione Sindacale – un trattamento deteriore rispetto agli altri dipendenti, nel senso che, mentre i primi hanno subito un trasferimento illegittimo, i loro colleghi possono continuare a lavorare nella sede di assegnazione.»
Con queste motivazioni, il giudice ha accolto il ricorso di Cobas Lavoro Privato dichiarando nulli i trasferimenti dei lavoratori e ordinando a Vodafone Italia s.p.a. di adibirli nuovamente alla sede di Ivrea, assegnando loro le stesse mansioni svolte prima che fossero trasferiti o mansioni equivalenti; ha inoltre ordinato a Vodafone di astenersi, per il futuro, da comportamenti analoghi a quello sopra descritto e al pagamento integrale delle spese di lite sostenute da COBAS Lavoro Privato, ammontanti a 7.025,00 per compenso professionale oltre al 15% per rimborso spese come per legge.